Art. 2.
(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato

del lavoro).

      1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

      «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro, da determinare in ragione del numero delle assunzioni richieste, delle modalità e della diffusione degli organi di informazione.